Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2911 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BENI GRAVATI DA PEGNO O IPOTECA 1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo` pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non puo` parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. 2. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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