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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BENI GRAVATI DA PEGNO O IPOTECA

1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo` pignorare
altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione
anche i beni gravati da pegno. Non puo` parimenti, quando ha
ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento
anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

2. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio
speciale su determinati beni.


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