Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2203 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PREPOSIZIONE INSTITORIA 1. E' institore colui che e` preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. 2. La preposizione puo` essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. 3. Se sono preposti piu` institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
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