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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PREPOSIZIONE INSTITORIA

1. E' institore colui che e` preposto dal titolare all'esercizio di
un'impresa commerciale.

2. La preposizione puo` essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

3. Se sono preposti piu` institori, questi possono agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.


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