Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1085 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TEMPO D'ESERCIZIO DELLA SERVITU` 1. Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera. 2. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. 3. L'uso delle acque nei giorni festivi e` regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e` incominciato a possedere.
Versione PDF |