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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TEMPO D'ESERCIZIO DELLA SERVITU`

1. Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.

2. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al
giorno e alla notte naturali.

3. L'uso delle acque nei giorni festivi e` regolato dalle feste di
precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e`
incominciato a possedere.


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