Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 796   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



RISERVA DI USUFRUTTO

1. E` permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a
proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o
anche di piu` persone, ma non successivamente.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso