Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 796 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISERVA DI USUFRUTTO 1. E` permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu` persone, ma non successivamente.
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