Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1454 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIFFIDA AD ADEMPIERE 1. Alla parte inadempiente l'altra puo` intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera` senz'altro risoluto. 2. Il termine non puo` essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo e` risoluto di diritto.
Versione PDF |