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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Alla parte inadempiente l'altra puo` intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto s'intendera` senz'altro
risoluto.

2. Il termine non puo` essere inferiore a quindici giorni, salvo
diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del
contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto
questo e` risoluto di diritto.


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