Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 533 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. L'erede puo` chiedere il riconoscimento della qualita` ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. 2. L'azione e` imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.
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