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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI DEL MEZZADRO

1. Il mezzadro e` obbligato a prestare, secondo le direttive del
concedente e la necessita` della coltivazione, il lavoro proprio e
quello della famiglia colonica.

2. E` a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme
corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano
d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del
podere.


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