Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2147 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI DEL MEZZADRO 1. Il mezzadro e` obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e la necessita` della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica. 2. E` a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
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