Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1252 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPENSAZIONE VOLONTARIA 1. Per volonta` delle parti puo` avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. 2. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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