Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2585 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OGGETTO DEL BREVETTO 1. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche` essa dia immediati risultati industriali. 2. In quest'ultimo caso il brevetto e` limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
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