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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OGGETTO DEL BREVETTO

1. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte
ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo
di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile
o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche` essa dia
immediati risultati industriali.

2. In quest'ultimo caso il brevetto e` limitato ai soli risultati
indicati dall'inventore.


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