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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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APERTURA PRIVA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LE LUCI

1. L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto e`
considerata come luce, anche se non sono state osservate le
prescrizioni indicate dall'art. 901.

2. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa
conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.


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