Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 902 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo APERTURA PRIVA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LE LUCI 1. L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto e` considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. 2. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
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