Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1210 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FACOLTA` DI DEPOSITO E SUOI EFFETTI LIBERATORI 1. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo` eseguire il deposito. 2. Eseguito il deposito, quando questo e` accettato dal creditore o e` dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo` piu` ritirarlo ed e` liberato dalla sua obbligazione.
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