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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FACOLTA` DI DEPOSITO E SUOI EFFETTI LIBERATORI

1. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si
presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il
debitore puo` eseguire il deposito.

2. Eseguito il deposito, quando questo e` accettato dal creditore o
e` dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore
non puo` piu` ritirarlo ed e` liberato dalla sua obbligazione.


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