Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2212 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo POTERI DEI COMMESSI RELATIVI AGLI AFFARI CONCLUSI 1. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. 2. Sono altresi` legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
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