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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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POTERI DEI COMMESSI RELATIVI AGLI AFFARI CONCLUSI

1. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore
sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che
riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali.

2. Sono altresi` legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari
nell'interesse dell'imprenditore.


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