Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1882 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. L'assicurazione e` il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
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