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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NOZIONE

1. L'assicurazione e` il contratto col quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero
a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.


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