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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SENTENZE

1. Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le
sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei
diritti indicati dai nn. 1) e 2) dell'art. 2684 in forza di un
titolo non trascritto.


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