Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2686 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SENTENZE 1. Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 1) e 2) dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
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