Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 425 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE DA PARTE DELL'INABILITATO 1. L'inabilitato puo` continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo` essere subordinata alla nomina di un institore.
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