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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOPRAVVENUTA INSOLVENZA DEL MANDANTE O DEL TERZO

1. Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali
di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da
rendere notevolmente piu` difficile il soddisfacimento del credito,
colui che ha accettato l'incarico non puo` essere costretto ad
eseguirlo.

2. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.


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