Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1959 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOPRAVVENUTA INSOLVENZA DEL MANDANTE O DEL TERZO 1. Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu` difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo` essere costretto ad eseguirlo. 2. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
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