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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TESTAMENTO SEGRETO

1. Il testamento segreto puo` essere scritto dal testatore o da un
terzo. Se e` scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui
alla fine delle disposizioni; se e` scritto in tutto o in parte da
altri, o se e` scritto con mezzi meccanici, deve portare la
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o
separato.

2. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha
potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie
disposizioni, deve altresi` dichiarare al notaio, che riceve il
testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha
impedito di sottoscriverlo: di cio` si fa menzione nell'atto di
ricevimento.

3. Chi non sa o non puo` leggere non puo` fare testamento segreto.


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