Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 604 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TESTAMENTO SEGRETO 1. Il testamento segreto puo` essere scritto dal testatore o da un terzo. Se e` scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se e` scritto in tutto o in parte da altri, o se e` scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. 2. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresi` dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di cio` si fa menzione nell'atto di ricevimento. 3. Chi non sa o non puo` leggere non puo` fare testamento segreto.
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