Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1578 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VIZI DELLA COSA LOCATA 1. Se al momento della consegna la cosa locata e` affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita` all'uso pattuito, il conduttore puo` domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. 2. Il locatore e` tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
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