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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VIZI DELLA COSA LOCATA

1. Se al momento della consegna la cosa locata e` affetta da vizi
che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita` all'uso
pattuito, il conduttore puo` domandare la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da
lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

2. Il locatore e` tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati
da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i
vizi stessi al momento della consegna.


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