Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1075 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESERCIZIO LIMITATO DELLA SERVITU` 1. La servitu` esercitata in modo da trarne un'utilita` minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
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