Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1068 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TRASFERIMENTO DELLA SERVITU` IN LUOGO DIVERSO 1. Il proprietario del fondo servente non puo` trasferire l'esercizio della servitu` in luogo diverso da quello nel quale e` stata stabilita originariamente. 2. Tuttavia, se l'originario esercizio e` divenuto piu` gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo` offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo` ricusarlo. 3. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu` si puo` del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. 4. L'autorita` giudiziaria puo` anche disporre che la servitu` sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche` l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
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