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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TRASFERIMENTO DELLA SERVITU` IN LUOGO DIVERSO

1. Il proprietario del fondo servente non puo` trasferire
l'esercizio della servitu` in luogo diverso da quello nel quale e`
stata stabilita originariamente.

2. Tuttavia, se l'originario esercizio e` divenuto piu` gravoso per
il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o
miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo` offrire al
proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per
l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo` ricusarlo.

3. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu` si puo`
del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante,
se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente.

4. L'autorita` giudiziaria puo` anche disporre che la servitu` sia
trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di
un terzo che vi acconsenta, purche` l'esercizio di essa riesca
egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.


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