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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMATI E ADOTTIVI

1. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

2. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti
dell'adottante.

1. Titolo modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 184.


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