Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 567 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMATI E ADOTTIVI 1. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 2. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante. 1. Titolo modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 184.
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