Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1089 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACQUA IMPIEGATA COME FORZA MOTRICE 1. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo`, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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