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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ACQUA IMPIEGATA COME FORZA MOTRICE

1. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non
puo`, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o
rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.


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