Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 9 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TUTELA DELLO PSEUDONIMO 1. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo` essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
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