Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2228 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` SOPRAVVENUTA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA 1. Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita` della parte dell'opera compiuta.
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