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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPOSSIBILITA` SOPRAVVENUTA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

1. Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto
ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita`
della parte dell'opera compiuta.


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