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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO IN CASO DI ALIENAZIONE

1. Se si e` convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di
tale facolta` deve dare licenza al conduttore rispettando il termine
di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso
al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo
patto contrario.


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