Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1603 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO IN CASO DI ALIENAZIONE 1. Se si e` convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facolta` deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.
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