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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento
del contratto, ma l'assicuratore puo` recedere dal contratto stesso,
mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal
giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza.

2. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la
somma dovuta e` ridotta in proporzione della differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse
conosciuto il vero stato delle cose.


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