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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE

1. La nullita` o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo
che la nullita` derivi dall'illiceita` dell'oggetto o della causa.

2. Se il lavoro e` stato prestato con violazione di norme poste a
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla
retribuzione.


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