Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2126 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE 1. La nullita` o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita` derivi dall'illiceita` dell'oggetto o della causa. 2. Se il lavoro e` stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
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