Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 61 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DATA DELLA MORTE PRESUNTA 1. Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. 2. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
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