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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DONAZIONE FATTA DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE

1. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si
provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e` stata
fatta, puo` essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi
o aventi causa.

2. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la
donazione e` stata fatta.


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