Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 775 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONE FATTA DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE 1. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e` stata fatta, puo` essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. 2. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e` stata fatta.
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