Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2383 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI 1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. 2. La nomina degli amministratori non puo` essere fatta per un periodo superiore a tre anni. 3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 4. Entro (( trenta giorni )) dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. (( .. )) (( 5. COMMA ABROGATO DALA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. )) 6. La pubblicita` prevista (( dal comma precedente )) deve indicare se gli amministratori cui e` attribuita la rappresentanza della societa` hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. 7. Le cause di nullita` o annullabilita` della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa` non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita` di cui al quarto (( .. )) comma, salvo che la societa` provi che i terzi ne erano a conoscenza. --------------- N. Redaz. Articolo modificato dall'art. 33 della L. 24.11.2000, n. 340.
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