Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2383   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

2. La nomina degli amministratori non puo` essere fatta per un
periodo superiore a tre anni.

3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa.

4. Entro (( trenta giorni )) dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. (( .. ))

(( 5. COMMA ABROGATO DALA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. ))

6. La pubblicita` prevista (( dal comma precedente )) deve indicare
se
gli amministratori cui e` attribuita la rappresentanza della
societa` hanno il potere di agire da soli o se debbono agire
congiuntamente.

7. Le cause di nullita` o annullabilita` della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della societa` non sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita` di cui al
quarto (( .. )) comma, salvo che la societa` provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
---------------
N. Redaz. Articolo modificato dall'art. 33 della L. 24.11.2000, n.
340.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso