Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1949 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SURROGAZIONE DEL FIDEIUSSORE NEI DIRITTI DEL CREDITORE 1. Il fideiussore che ha pagato il debito e` surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
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