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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione e` deliberata dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha
effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al
socio escluso.

2. Entro questo termine il socio escluso puo` fare opposizione
davanti al tribunale, il quale puo` sospendere l'esecuzione.

3. Se la societa` si compone di due soci, l'esclusione di uno di
essi e` pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.


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