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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI PER CANONI ENFITEUTICI

1. I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per
l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti
dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche` si trovino nel
fondo o nelle sue dipendenze.


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