Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2763 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI PER CANONI ENFITEUTICI 1. I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche` si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
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