Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2523 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TRASFERIBILITA` DELLE QUOTE E DELLE AZIONI 1. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa`, se la cessione non e` autorizzata dagli amministratori. 2. L'atto costitutivo puo` vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa`, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societa`.
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