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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TRASFERIBILITA` DELLE QUOTE E DELLE AZIONI

1. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso
la societa`, se la cessione non e` autorizzata dagli amministratori.

2. L'atto costitutivo puo` vietare la cessione delle quote o delle
azioni con effetto verso la societa`, salvo in questo caso il
diritto del socio di recedere dalla societa`.


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