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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRESTAZIONI

1. Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore
di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza,
salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme
corporative.

2. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di
previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione,
non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni
dovute, l'imprenditore e` responsabile del danno che ne deriva al
prestatore di lavoro.


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