Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2116 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRESTAZIONI 1. Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. 2. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore e` responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
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