Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 851 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TRASFERIMENTI COATTIVI 1. Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo` predisporre il piano di riordinamento. 2. Per la migliore sistemazione delle unita` fondiarie puo` procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo` anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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