Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 714 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI 1. Puo` domandarsi la divisione anche quando uno o piu` coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
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