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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI

1. Puo` domandarsi la divisione anche quando uno o piu` coeredi
hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si
sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.


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