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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2825-bis   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



IPOTECA SUL BENE OGGETTO DI CONTRATTO PRELIMINARE

Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto
ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario
acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene
immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti
della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione
del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al
momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di
condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del
pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa
da terzi.

Il privilegio non e` opponibile ai creditori garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto
del bene immobile nonche` ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi
dell'articolo 2825-bis. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 3, comma 4, del D.L.
31.12.96 n. 669, e successivamente sostituito dalla L. 28.02.97 n.
30, di conversione del medesimo decreto legge.


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