Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 459 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACQUISTO DELL'EREDITA` 1. L'eredita` si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e` aperta la successione.
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