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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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USO

1. Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo` servirsi di essa e, se
e` fruttifera, puo` raccogliere i frutti per quanto occorre ai
bisogni suoi e della sua famiglia.

2. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del
titolare del diritto.


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