Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2370 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA 1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
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