Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2370   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le
loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito
indicati nell'avviso di convocazione.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso