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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISPONIBILITA` DELLE COSE DATE IN PEGNO

1. Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la
banca non puo` disporre delle cose ricevute in pegno, se ha
rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate.
Il patto contrario deve essere provato per iscritto.


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