Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1846 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISPONIBILITA` DELLE COSE DATE IN PEGNO 1. Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo` disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
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