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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della societa` per azioni, e devono inoltre essere
approvate da tutti i soci accomandatari.


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