Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2470 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO 1. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa` per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
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