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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VERIFICA E PAGAMENTO DELL'OPERA

1. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di
verificare l'opera compiuta.

2. La verifica deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non
ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si
considera accettata.

4. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera,
questa si considera accettata ancorche` non si sia proceduto alla
verifica.

5. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha
diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera e` accettata
dal committente.


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