Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1709 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRESUNZIONE DI ONEROSITA` 1. Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e` stabilita dalle parti, e` determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e` determinata dal giudice.
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