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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DI OPZIONE

1. Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta
al compratore.

2. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in
tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il
diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del
compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

3. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore
deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del
compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
credito.


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