Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 194 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE 1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. 2. Il giudice, in relazione alle necessita` della prole e all'affidamento di essa, puo` costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
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