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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE

1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua
ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

2. Il giudice, in relazione alle necessita` della prole e
all'affidamento di essa, puo` costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.


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