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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI DEL CONCEDENTE FINO AL LUOGO DI CONSEGNA DELL'ACQUA

1. Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua
di una fonte o di un canale e` tenuto verso gli utenti a eseguire le
opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta
dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in
buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della
fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la
dovuta diligenza, affinche` la derivazione e la regolare condotta
dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.


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