Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1091 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI DEL CONCEDENTE FINO AL LUOGO DI CONSEGNA DELL'ACQUA 1. Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e` tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche` la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
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