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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1519-sexies   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



(( (Termini).


Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater,
quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto
di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti
di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di
conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. ))


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