Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2549 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu` affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
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